La cassa integrazione in deroga nella Regione Puglia potrà essere concessa alle aziende fino al 30 aprile 2017, a condizione che l’effettiva sospensione/riduzione oraria dei lavoratori abbia inizio nell’anno 2016.
L’accordo siglato lo scorso dicembre nella regione Puglia ha previsto la possibilità di concedere la cig in deroga “anche in favore di società partecipate, in tutto o in parte, da enti pubblici.
L’istanza, in tutti i casi in cui l’effettivo inizio della sospensione avvenga successivamente al 31/12/2016, dovrà essere presentata sul sistema informativo regionale Sintesi e contestualmente dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 28/12/2016 pena inammissibilità dovuta alla impossibilità di completare il percorso di autorizzazione da parte degli Uffici entro la data stabilita dal Ministero del Lavoro con circolare 34/2016 (31/12/2016).
Qualora la sospensione/riduzione preceduta dal verbale abbia inizio entro il 31/12/2016, le istanze dovranno essere caricate entro i termini ordinariamente previsti.
Inoltre, le Parti concordano che la cassa integrazione in deroga, potrà essere concessa per un periodo che non può in ogni caso superare la data del 30/4/2017, alle aziende che rientrino nelle ipotesi di cui all’Accordo del 20/1/2016 a condizione che l’effettiva sospensione /riduzione oraria dei lavoratori abbia inizio nell’anno 2016.
Non potranno essere presentate istanze con avvio della sospensione nel 2017.
A tal fine le Parti ribadiscono che il verbale di Accordo dovrà essere antecedente all’avvio della sospensione.
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