Nel rispetto del rapporto popolazione residente/mq del locale, è ammesso l’esercizio dell’attività commerciale al dettaglio (esercizio di vicinato) in più unità immobiliari comunicanti tra loro e di proprietari diversi (Ministero Sviluppo Economico – risoluzione 09 marzo 2017, n. 87588).
Nell’ambito della disciplina delle attività commerciali, gli esercizi di vicinato sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Tale condizione deve essere rispettata anche qualora l’attività di esercizio di vicinato sia svolta in più locali comunicanti tra loro e di proprietari diversi. Infatti, ove detta superficie fosse superata, non risulterebbe ammissibile l’avvio dell’esercizio di vicinato, andandosi a concretizzare l’avvio invece di una media/grande struttura tale da determinare la violazione delle scelte di programmazione degli enti territoriali.
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