Il Ministero dello Sviluppo Economico si espresso sull’attività lavorativa svolta presso un agriturismo in qualità di associato in partecipazione, nonché sul possesso del diploma di qualifica di operatore di elaborazione dati, ai fini del requisito professionale richiesto per l’avvio e l’esercizio di attività commerciale al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande (Ministero Sviluppo Economico – risoluzione 13 marzo 2017, n. 93204).
È riconosciuta valida la qualifica acquisita da un dipendente di una impresa agrituristica che svolge anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che il soggetto abbia effettivamente svolto mansioni attinenti. In tal caso, infatti, vi sono tutti gli elementi affinché venga riconosciuto il possesso del requisito professionale, richiesto ai dell’attività nel settore alimentare, a coloro che hanno, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato (riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di riferimento), addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Relativamente invece alla possibilità di acquisire la qualifica professionale per mezzo del diploma di operatore di elaborazione dati, è necessario che nel relativo piano di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. In caso contrario, non può essere considerato valido ai fini del requisito professionale richiesto.
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