Conoscibilità di un atto giuridico recettizio: prova e requisiti




In caso di contestazione, la prova della spedizione attraverso il servizio postale non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza di un atto giuridico recettizio.


La Corte d’appello di Roma accoglieva la richiesta di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente per assenza ingiustificata alla scadenza del periodo di malattia documentato, ritenendo non sufficientemente dimostrata l’avvenuta preventiva contestazione degli addebiti.
Con il secondo motivo di ricorso in Cassazione la società datrice di lavoro lamenta che la lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell’atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. Spetta di conseguenza al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell’atto. Tuttavia la Cassazione ha rilevato un più recente orientamento della Corte con cui ha stabilito che la presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all’indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione attraverso il servizio postale non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell’atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento, o telegramma), e per i particolari doveri di consegna dell’agente postale, si possa presumere l’arrivo nel luogo di destinazione. La ricorrente invece non fornisce adeguati elementi a sostegno di tale presunzione. D’altro canto vi è stato nel caso di specie un adeguato accertamento da parte della corte di merito, che ha ritenuto non provato, in fatto, il recapito presso l’effettivo domicilio o residenza del dipendente. Il ricorso, pertanto, è stato rigettato (Cass. 8830/2017).





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Engineer And Apprentice Discussing Job Sheet In Factory
Circolare di Studio

Fondo Nuove Competenze, al via la seconda edizione

Fondo Nuove Competenze, Al Via La Seconda Edizione FNC, le novità Istituito presso l’Anpal dall’articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad