Per effetto dell’accordo siglato il 13/2/2017 tra ANCE Venezia Giulia e le OO.SS. territoriali di Gorizia Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che ha istituito un trattamento di sostegno a reddito per i lavori edili licenziati nel 2017, la C.E. di Gorizia eroga la prestazione nel mese di aprile
A decorrere dall’1/4/2017, gli operai edili licenziati nel 2017 già dipendenti di imprese iscritte alla Cassa Edile e che risultino disoccupati continuativamente da almeno 3 mesi, ovvero i lavoratori dimessisi per giusta causa per mancato pagamento della retribuzione per almeno tre mensilità, potranno presentare richiesta alla Cassa Edile di Gorizia al fine di ottenere l’erogazione di un trattamento di sostegno al reddito. L’importo, da erogarsi in un’unica soluzione, è pari a € 800,00 al lordo delle ritenute di legge.
Ha titolo per ottenere la prestazione di cui sopra il lavoratore che:
1. sia stato licenziato nel 2017 ovvero si sia dimesso per giusta causa per mancato pagamento della retribuzione per almeno tre mensilità;
2. alla data della presentazione della richiesta:
a) risulti in stato di disoccupazione;
b) risulti avere mantenuto lo stato di disoccupazione per almeno 3 mesi continuativi successivamente alla data del licenziamento;
3. sia stato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, dipendente di una impresa iscritta alla Cassa Edile di Gorizia;
4. abbia registrato a suo favore, nei 12 mesi precedenti il licenziamento, almeno 600 ore regolarmente denunciate e coperte da versamento presso il sistema delle Casse Edili del Friuli Venezia Giulia: per il raggiungimento di detto limite di 600 ore verranno considerate valide le ore di lavoro ordinarie, le ore oggetto di integrazione salariale, di malattia, di infortunio, di ferie e di festività.
Per ottenere la prestazione una tantum si dovrà:
1. compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile sul sito della Cassa Edile di Gorizia;
2. allegare alla richiesta il certificato di disoccupazione storico e copia della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa rilasciati dal competente Centro per l’Impiego ovvero, in sostituzione di quest’ultima, altra idonea documentazione del Centro per l’Impiego comprovante il fatto che il lavoratore ha rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
3. consegnare la domanda con tutti gli allegati richiesti dopo che siano compiutamente trascorsi 3 mesi continuativi di disoccupazione e comunque entro e non oltre il 30 Aprile 2018.
La prestazione non ha carattere continuativo, è legata alla disponibilità economica dei fondi relativi e in nessun caso sarà ripetuta.
La Cassa Edile si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ove quella presentata non venisse ritenuta sufficiente. Eventuali integrazioni dovranno essere presentate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Cassa, pena il rigetto della richiesta di prestazione del lavoratore.
Nel rispetto del limite di spesa che la Cassa ha destinato per tale prestazione, le richieste pervenute verranno liquidate, previa verifica della sussistenza dei requisiti, in ordine cronologico di arrivo.
Per la definizione dell’ordine cronologico verrà considerata la data di arrivo della richiesta qualora questa sia stata compilata in modo corretto e abbia in allegato tutta la documentazione necessaria, viceversa sarà tenuta in considerazione la data di perfezionamento della pratica qualora la richiesta risulti incompleta o priva degli allegati richiesti.
La prestazione verrà erogata entro 60 giorni dalla fine del mese di presentazione della domanda. Quest’ultimo termine decorre dalla data di perfezionamento della pratica.