Con la Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, tra cui chiarimenti per determinare l’importo degli interessi passivi per i quali è possibile fruire della detrazione ai fini IRPEF.
INTERESSI DETRAIBILI
La detrazione spetta per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione sostenuti nel periodo d’imposta (principio di cassa), nella misura del 19% delle somme effettivamente rimaste a carico del contribuente, in relazione a:
– mutui ipotecari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
– mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
– mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale;
– mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
– prestiti e mutui agrari di ogni specie.
LIMITI DI DETRAIBILITÀ
La detrazione spetta con condizioni e limiti diversi a seconda della finalità per cui è stato stipulato il contratto di mutuo e, talvolta, del periodo in cui è stato sottoscritto. Infatti, il limite di importo sul quale calcolare la percentuale detraibile è pari a:
– Euro 4.000 per i mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità, detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Di conseguenza, deve essere ripartito in parti uguali tra i mutuatari, ad eccezione del mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, per il quale, il coniuge che sostiene interamente la spesa, può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi ; per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, invece, la detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 4.000 per ciascun intestatario del mutuo e non è possibile fruire della detrazione per la quota di mutuo del coniuge a carico;
– Euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, con riferimento ai contratti stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi da quelli da adibire ad abitazione principale, con destinazione ad uso abitativo e, limitatamente ai contratti stipulati prima del 31 dicembre 1990, anche con destinazione diversa (esempio, negozi, depositi, …);
– Euro 2.582,28 per i mutui anche non ipotecari, stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici, ed è applicato al soggetto intestatario del contratto di mutuo;
– Euro 2.582, 28 per i mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale. In tal caso il limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti, cioè va suddiviso tra gli intestatari del mutuo, e non può essere portata in detrazione la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico.
Con riferimento agli interessi su prestiti e mutui agrari, invece, l’importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati (compresivi di rivalutazione).In tal caso la detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Per quanto concerne le condizioni per fruire della detrazione, occorre tenere presente che per i mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale:
– l’unità immobiliare deve essere acquistata nell’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo (sei mesi fino al 2001);
– l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto (sei mesi fino al 2001).
Inoltre, la detrazione spetta solo se l’immobile continua ad essere utilizzato come abitazione principale e il diritto viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione.
È necessario, peraltro, che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi;
La detrazione spetta:
– soltanto al soggetto che dall’atto di acquisto risulti essere “proprietario” o “nudo proprietario”, al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, mentre non spetta mai all’usufruttuario;
– anche per le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
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