Con la Circolare n. 7/E del 31 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in relazione alle disposizioni, di legge e di prassi, che regolano la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, con particolare riferimento agli oneri e le spese che consentono di beneficiare di sconti fiscali.
REGOLE COMUNI A TUTTE LE SPESE DETRAIBILI
Fermo restando le disposizioni specifiche che regolano la misura e le caratteristiche degli sconti fiscali riguardanti le diverse tipologie di spesa agevolabili sostenute nel periodo d’imposta, per tutte quelle che danno diritto a fruire di una detrazione dall’IRPEF lorda valgono i seguenti principi comuni:
– devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati;
– devono risultare effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.
Ciò significa che qualora le spese siano rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la detrazione non spetta ovvero, in caso di rimborso parziale la detrazione deve essere calcolata solo sulla parte non rimborsata. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, precisa che da quest’anno nella Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro è data evidenza delle somme escluse dal reddito di lavoro dipendente, erogate dal datore di lavoro sotto forma di rimborsi spese che, se non rimborsate, avrebbero dato diritto a detrazioni d’imposta o alla deduzione dal reddito. In particolare, nella CU/2017 (punti da 701 a 706) sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese aventi rilevanza sociale, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni: il rimborso non concorre alla formazione del reddito; la spesa rimborsata costituisce onere detraibile o deducibile. Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione/deduzione per la parte non rimborsata. Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l’importo non rimborsato. Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata.
IL LIMITE ALLA DETRAZIONE
Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda il limite di riduzione dell’imposta. Le detrazioni riconosciute per oneri e spese infatti possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda residua, dopo aver applicato le detrazioni per familiari a carico e quelle da lavoro.
Ciò significa che l’eventuale eccedenza viene perduta, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo. Una deroga a tale principio è costituita dalla detrazione riconosciuta in favore del conduttore per i canoni di locazione; in tal caso infatti l’importo della detrazione non riconosciuta per incapienza è comunque attribuito al contribuente (conduttore) e può essere utilizzata in compensazione in F24, in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o essere chiesto a rimborso.
SPESE PER FAMILIARI A CARICO
Oltre alle spese agevolabili sostenute nel proprio interesse, è riconosciuta la detrazione anche per alcune spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Si tratta, in particolare, delle spese sanitarie, delle spese di istruzione, dei premi di assicurazione, delle spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive, dei canoni di locazione per studenti universitari. In tal caso, il documento di spesa sostenuta in favore del familiare deve essere intestato al contribuente che fruisce della detrazione. Se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione. Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono, comunque, ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta. Occorre, peraltro, tenere presente che le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare.
Con specifico riferimento alle spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, oppure delle spese sostenute per l’assistenza personale di familiari non autosufficienti, la detrazione è riconosciuta anche se i familiari non sono fiscalmente a carico.
In proposito si ricorda che la recente legge sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze (cd. Legge Cirinnà)” ha equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Ciò determina che le detrazioni fiscali riconosciute per coniuge fiscalmente a carico devono ritenersi applicabili a tutti gli effetti, altresì, alle persone che risultano fiscalmente a carico nell’ambito del rapporto regolato dalle unione civili.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite, in base alla medesima Legge Cirinnà, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (conviventi).
CONTROLLI AI FINI DELL’ASSISTENZA FISCALE
Sotto il profilo dei controlli, da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per le quali è richiesta la detrazione dall’imposta, deve effettuare:
– una verifica documentale che consenta di controllare che l’entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
– una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.
Il controllo riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nella CU e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione non sia in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta.
Le verifiche da eseguire sono finalizzate a controllare che:
– il pagamento sia stato effettuato nel corso del 2016, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione;
– il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere ad eccezione delle spese (spese sanitarie, spese per l’acquisto di veicoli per disabili, di cane guida per i non vedenti, dei premi di assicurazione, delle spese per istruzione, della retta per la frequenza degli asilo nido) per le quali si può usufruire della detrazione anche se è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano fiscalmente a carico, il CAF o il professionista abilitato non deve effettuare alcuna verifica sull’esistenza della qualità di familiare a carico, ma deve verificare i requisiti oggettivi di detti oneri.
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