Dichiarazioni integrative e infedeltà dichiarative, chiarimenti dal Fisco




Di seguito i chiarimenti in materia di dichiarazioni integrative e infedeltà dichiarative (Agenzia delle Entrate – Circolare 07 aprile 2017, n. 8/E).

Dichiarazione infedele e credito d’imposta: imposte e sanzioni applicabili:
– se nella dichiarazione è indicato ai fini delle singole imposte un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o comunque un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito (ai fini delle imposte dirette), ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile (ai fini IVA) superiori a quelli spettanti, trova applicazione la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Per credito effettivamente utilizzato, si intende quello che è stato utilizzato in compensazione in F24 o in dichiarazione a scomputo dell’imposta dovuta ovvero rimborsato. Non si considera utilizzato il credito riportato nelle dichiarazioni successive. In particolare, gli organi accertatori, nel determinare la sanzione per infedele dichiarazione, si riferiranno solo a quella parte di credito non spettante, effettivamente utilizzata dal contribuente. Diversamente, infatti, il contribuente, non avendo utilizzato il credito, non ha tratto alcun vantaggio (e, conseguentemente, arrecato alcun danno all’Erario). Pertanto, qualora sia esposto in dichiarazione un credito superiore a quello spettante e lo stesso (o parte di esso) non sia stato utilizzato dal contribuente, la violazione commessa è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, senza recupero d’imposta. La sanzione per infedele dichiarazione nella misura dal 90% al 180% (ed il recupero dell’imposta) resta, quindi, applicabile nella sola ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato un credito maggiore rispetto a quello effettivamente spettante.
Dichiarazione infedele e credito d’imposta: determinazione della sanzione:
– nell’ipotesi di dichiarazione infedele e con credito spettante inferiore a quello indicato in dichiarazione, si applica una sanzione compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta o della “differenza del credito utilizzato”, cioè alla differenza tra il credito fruito e il credito spettante. Si supponga che il credito originario sia stato pari a 1.000 e l’Agenzia, per effetto dell’infedeltà, lo riduca a 200. Se il contribuente ha utilizzato il credito per 300, la sanzione per infedele dichiarazione viene a 100;
– nell’ipotesi in cui la dichiarazione Iva relativa all’anno solare 2014 chiude con un credito di 100. La dichiarazione Iva dell’anno successivo chiude con un credito di 120 (che ingloba anche il credito di 100 dell’anno precedente). Quella del 2016 chiude con un credito di 180 (comprendente anche i 120 dell’anno precedente), che viene utilizzato (nel 2017) per 90 a scomputo dell’Iva periodica. Nel 2018 l’Agenzia accerta l’infedeltà della dichiarazione Iva del 2014, riducendo il credito di 100 a 30. Il credito utilizzato in compensazione nel 2017 (pari a 90 euro) è:
a) superiore alla somma da recuperare (pari a 70 euro);
b) inferiore all’eccedenza a credito complessiva maturata ante 2017 e compensabile, pari a 110 euro (30 euro maturati nel 2014 + 20 euro maturati nel 2015 e 60 maturati nel 2016).
Trovando, quindi, il credito compensato capienza nel credito effettivamente disponibile nel 2017, non si applica la sanzione proporzionale dal 90% a 180% del credito indebitamente utilizzato, ma quella in misura fissa da 250 a 2.000 euro.
Correzione degli errori contabili e nuovo termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore:
– con la circolare n. 31/E del 2013, il Fisco ha fornito chiarimenti in merito alla procedura da applicare per i correggere errori contabili che, nel caso di annualità d’imposta non più emendabili, avrebbero generato un fenomeno di doppia imposizione. Tale procedura deve intendersi superata dalla nuova disciplina recata che ha equiparato il termine entro cui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore, con quello già previsto per la dichiarazione integrativa a sfavore, consentendo di “correggere errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito”, ivi compresi gli errori contabili.





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