I regolamenti CE n. 883/2004 e CE n. 987/2009 hanno previsto l’obbligo del rilascio del certificato di legislazione applicabile (modello A1) per tutti i lavoratori che operano negli Stati che applicano la normativa comunitaria e che si trovano in una delle fattispecie lavorative espressamente disciplinate dai regolamenti stessi.
Il distacco ricorre in tutti i casi in cui l’attività svolta all’estero di autotrasporto abbia carattere occasionale e temporaneo e venga esercitata esclusivamente nello Stato di occupazione (Stato di distacco). Viceversa laddove il lavoratore eserciti un’attività abitualmente in più Stati, nel caso in cui l’attività si estenda a un nuovo Stato occorre richiedere un nuovo modello A1. L’Inps ha fornito alcune precisazioni in materia.
Per quanto riguarda la durata della certificazione, le disposizioni comunitarie prevedono un limite di durata – 24 mesi- esclusivamente per le situazioni di distacco. Per quanto riguarda, invece, l’esercizio di attività in due o più Stati membri, la certificazione rimane valida fino a quando la situazione del lavoratore non subisce variazioni rispetto a quella valutata al momento del rilascio della certificazione stessa.
Con riferimento all’attività in due o più Stati membri, nel caso in cui il lavoratore nello Stato di residenza non eserciti una parte sostanziale dell’attività, si applica la legislazione dello Stato dove il datore di lavoro ha la propria sede. Ne consegue che, nel caso di lavoratore residente in Italia che non eserciti in Italia un’attività sostanziale, si applicherà comunque la legislazione italiana se il datore di lavoro ha la propria sede in Italia.
Per quanto concerne la richiesta del modello A1, in caso di distacco, la richiesta deve essere fatta dal datore di lavoro, mentre in caso di situazioni di lavoro in più Stati membri la richiesta deve essere fatta dal lavoratore stesso dato che soltanto l’interessato, che può avere anche più datori di lavoro, può fornire all’ente previdenziale tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e agli Stati membri dove l’attività viene abitualmente svolta.
In questa eventualità la richiesta di rilascio della certificazione A1 deve essere presentata, dal lavoratore, all’Istituzione del Paese di residenza.
Circa la compilazione della sezione relativa alle informazioni sullo Stato estero di occupazione, nei casi in cui, per il tipo di attività svolta, non sia possibile individuare il nome e l’indirizzo del datore lavoro presso il quale viene eseguita la prestazione lavorativa, dovrà essere indicato nel campo “Nome o ragione sociale ” il nome del datore di lavoro distaccante mentre nel campo “Indirizzo” dovrà essere inserita la seguente dicitura: “senza indirizzo fisso”.