Disabili: precisazioni sulla sanzione in caso di mancata assunzione




Si forniscono precisazioni in ordine all’adempimento alla diffida in caso di violazioni delle norme sull’assunzione dei disabili.

Come noto, la legge consente al datore di lavoro un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità – richiesta nominativa, richiesta numerica, convenzioni – individuando, tuttavia, una volta decorso il termine dei 60 giorni, la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l’ordine di graduatoria quale unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo, pertanto, il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica.
In caso di ritardata o mancata assunzione, si applica la sanzione amministrativa di una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Tale sanzione è diffidabile; in particolare, la diffida deve avere ad oggetto l’effettuazione dell’adempimento omesso, ossia la presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro.
Pertanto, non si ritiene che la diffida possa contemplare anche l’effettuazione della richiesta di convenzione.
Il diritto al pagamento della sanzione minima, infatti, deve essere riconosciuto a chi si adegua ed ottempera nei termini della diffida per assumere effettivamente, non ricorrendo alla convenzione, ma solo in un momento antecedente all’intervento ispettivo.
Dunque, ai fini dell’adempimento alla diffida, le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.





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