Per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici”, sono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi le cessioni di tabacchi, le ricariche telefoniche e la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 5 aprile 2017, n. 44/E).
In linea generale, sono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi anche le operazioni ricadenti nell’alveo del regime IVA, c.d. “monofase”.
Ivi, infatti, vi è un unico soggetto debitore d’imposta individuato dalla norma – ossia, il primo cedente – mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
Tra le operazioni in questione, rientrano, oltre i biglietti di viaggio e di sosta, anche le cessioni di:
– tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che «devono essere pagati dal rivenditore all’atto dell’acquisto, con le modalità prescritte dall’Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita», e per le quali «i rivenditori sono retribuiti ad aggio».
– ricariche telefoniche. In merito, è stato più volte precisato che «il soggetto passivo d’imposta è il titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare la fornitura di servizi di telecomunicazione, il quale, con il pagamento dell’imposta sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente, assolve altresì l’Iva relativa ai compensi, comunque denominati, da esso riconosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi alla distribuzione, vendita, abilitazione, riabilitazione e ricarica dei mezzi tecnici suddetti, nonché per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico»;
– la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee, esente da IVA e non soggetta a fatturazione, che rientrano tra i beni ceduti in via esclusiva dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per i quali i rivenditori non percepiscono veri e propri “corrispettivi”, ma un aggio.
Rientrano nell’obbligo, invece, le cessioni di merce varia.
Link all’articolo originale