Enel Smart working: sottoscritta l’intesa sulla sperimentazione



Sottoscritto l’accordo che regola, in attesa della normativa di legge, lo smart working che consente al dipendente di lavorare un giorno alla settimana in un luogo diverso dalla propria sede di lavoro.

Conclusa la fase sperimentale che ha coinvolto circa 500 lavoratori, la modalità di lavoro in smart working coinvolgerà progressivamente, a partire da giugno di quest’anno, altri 7000 lavoratori circa.
L’individuazione dei lavoratori che potranno accedervi sarà subordinata a criteri organizzativi e non soggettivi.
Il “lavoro agile” non incide sulla tipologia del rapporto di lavoro che resta, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, lavoro subordinato a cui si applica il trattamento economico e normativo dei dipendenti che svolgono le medesime attività esclusivamente all’interno dell’azienda, in base alle discipline legislative e contrattuali vigenti.
Il lavoro agile si svolge al di fuori della sede aziendale, in modo non stabile e non continuativo, con il supporto dei sistemi tecnologici, senza modificare gli obblighi e i doveri dei dipendenti, così come l’inserimento degli stessi nell’organizzazione aziendale e il relativo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato dall’azienda.
La giornata in Smart Working sarà equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di lavoro, prendendo a riferimento l’orario di lavoro dell’unità di appartenenza, ivi comprese le fasce di flessibilità, senza che possa essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.
Il dipendente durante l’orario di lavoro sarà tenuto, tramite gli strumenti tecnologici messi a sua disposizione, a rimanere contattabile dall’azienda e ad assicurare un impegno professionale di pari livello qualitativo e quantitativo rispetto alla prestazione resa presso i locali aziendali, coerentemente con le esigenze organizzative, funzionali e tecniche dell’azienda.
L’attivazione è su solo base volontaria e sarà formalizzata con accordo scritto individuale revocabile da entrambe le parti e al dipendente, che aderisce all’accordo individuale, verrà garantire la sicurezza e consegnata una specifica informativa safety nella quale saranno individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, nonché le linee guida operative aziendali di dettaglio sullo Smart Working.
Sono esclusi i neoassunti (primo anno di assunzione), apprendisti, part time verticali ed eventuali situazioni di incompatibilità organizzativa.





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