Forniti chiarimenti su erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari e credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Agenzia delle Entrate, con la circolare del 04 aprile 2017, n. 7/E).
Erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari
Sono detraibili dall’imposta lorda, per un importo pari al 19%, le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a favore di:
– ONLUS;
– organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
– fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
– amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
– associazioni sindacali di categoria.
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 2.065,83.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento quali: carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione.
Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
In favore dei contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo il 6 aprile 2009, il contributo spetta per:
– la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l‘acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta;
– la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati.
Il credito per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall‘anno d‘imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
Nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta risulti superiore all’imposta netta, il credito che non trova capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.
Pertanto, nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione da presentare nel 2017 andrà indicata l’ottava rata.
È possibile nella dichiarazione da presentare nel 2017 il recupero del residuo del credito che non aveva trovato capienza nel modello 730/2016 o Unico PF/2016.
Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 ovvero in 10 quote annuali costanti.
Il credito d‘imposta è riconosciuto limitatamente all‘imposta netta, nel limite complessivo di euro 80.000,00.
Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2017 andrà indicata l‘ottava rata.
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