In caso di separazione legale o divorzio, l’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge è deducibile dal reddito complessivo, mentre costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per il coniuge che lo riceve. Nella recente Circolare n. 7/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale dell’assegno divorzile.
Tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo sono inclusi anche i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.
In particolare, le somme corrisposte a titolo di mantenimento dell’ex coniuge sono deducibili nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria fino a concorrenza del reddito complessivo.
Se la somma indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli. La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.
“CONTRIBUTO CASA”
Rientra tra le somme deducibili anche il cd “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato “per relationem”, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione dell’ex coniuge e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
RATE MUTUO
Devono ritenersi deducibili, inoltre, le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge, purché dalla sentenza di separazione risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.
ADEGUAMENTO ISTAT
Sono altresì deducibili le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat, ma solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno. Pertanto, restano escluse le maggiori somme corrisposte volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.
SOMME ESCLUSE DAL BENEFICIO
La deduzione non spetta in relazione a:
– le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato;
– l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo;
– le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.
TASSAZIONE DEGLI ASSEGNI PERCEPITI
Gli stessi assegni periodici di mantenimento che sono deducibili per il coniuge che li corrisponde, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il coniuge che li percepisce, e sono soggetti ad IRPEF e relative addizionali regionale e comunale.
Se detti assegni di mantenimento del coniuge sono erogati direttamente dal datore di lavoro del contribuente (ex coniuge) sulla base di un provvedimento di pignoramento presso terzi, gli stessi sono soggetti a ritenuta d’acconto IRPEF, con obbligo di rivalsa.
Restano esclusi da tassazione, in quanto non costituiscono reddito, gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Qualora il provvedimento del giudice non distingua la quota dell’assegno destinata al mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per la metà del suo ammontare.
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