I limiti al deposito di atti e documenti in Cassazione



In sede di giudizio di legittimità, non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

La vicenda giudiziaria ha origine dalla proposizione della domanda di un lavoratore tesa ad ottenere l’inquadramento in un livello superiore e le conseguenti differenze retributive. In primo grado, la domanda veniva accolta, mentre in appello la Corte territoriale la rigettava argomentando che la conduzione di mezzi speciali non era stata svolta dal ricorrente continuativamente ed in via ordinaria, bensì solo in caso di necessità, e la prestazione ordinaria rimaneva quella di cantoniere. Non risultava pertanto conseguita la prova della prevalenza della prestazione superiore rispetto a quella ordinaria di assegnazione, né dal punto di vista quantitativo, data l’occasionalità e marginalità della superiore adibizione, né dal punto di vista qualitativo, data la intercambiabilità delle prestazioni e la rotazione del personale.
In Cassazione ricorre così il lavoratore, lamentando che la norma di contrattazione collettiva dispone che nell’espletamento delle mansioni superiori in parola possano esserci specificamente periodi di attesa ed il contemporaneo svolgimento delle mansioni di cantoniere: la caratteristica della non continuità, quindi, sarebbe intrinseca al contenuto ed alla natura delle mansioni in esame.
Per la Cassazione le doglianze devono ritenersi infondate. Ed invero, il contratto collettivo non risulta essere stato ritualmente e tempestivamente allegato al ricorso, sicché per tale parte l’impugnazione appare improcedibile. Ciò tanto più in quanto una valutazione globale della previsione della contrattazione collettiva sarebbe stata necessaria, onde porre a raffronto la qualifica rivendicata con quella di appartenenza. Peraltro, in tema di “produzione di altri documenti”, non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
In secondo luogo, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, occorre avere riguardo alle mansioni maggiormente qualificanti, purché svolte in misura quantitativamente significativa.





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