In seguito all’eliminazione totale dei voucher, i buoni per le prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data del 17 marzo possono essere comunque utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Fra gli strumenti alternativi ai voucher, può certamente pensarsi al lavoro intermittente.
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Tale contratto può essere pertanto stipulato con qualunque lavoratore nelle situazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e/o aziendale e, indipendentemente dal tipo di attività, con soggetti di età inferiore a 24 anni oppure di età superiore a 55 anni.
In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia, fino alla sua emanazione, è possibile continuare a rifarsi alle attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.
In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Tra gli adempimenti del datore di lavoro per procedere alla assunzione del lavoratore intermittente, oltre alla Comunicazione obbligatoria, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata. Questa comunicazione dal 1° dicembre 2016 è di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e deve essere effettuata esclusivamente:
– attraverso il servizio informatico;
– via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittente, all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
– oppure tramite l’App Lavoro Intermittente.
È prevista, inoltre, lamodalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
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