Il Modello CSO per sostituire la sede telematica dei modelli 730/4



In vista dell’apertura dei termini (dal 2/5/2017) per l’invio della dichiarazione dei redditi – Modello 730 – , sia ordinaria che precompilata, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni utili a gestire le ipotesi di sostituzione della sede telematica scelta dai sostituti d’imposta per ricevere i risultati contabili i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici del Fisco (Risoluzione 24 aprile 2017, n. 51/E).

OBBLIGO DI SCELTA DELLA SEDE TELEMATICA


I sostituti d’imposta, al fine di effettuare operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
A tal fine, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (flusso telematico dei modelli 730-4).
L’obbligo per i sostituti d’imposta di comunicare la scelta della sede telematica, dove ricevere i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per effettuare le operazioni di conguaglio è assolto all’interno della Certificazione Unica, compilando il quadro CT, da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta ovvero con il Modello CSO per effettuare le variazioni della sede telematica precedentemente comunicata o per effettuare la comunicazione per la prima volta.
Dal 15 marzo 2017 non è più possibile inserire all’interno della Certificazione Unica il quadro CT. Pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro il 14 marzo 2017.
Qualora fosse necessario comunicare la sede telematica o sostituire quella già comunicata, dunque, è possibile utilizzare, a decorrere dal 23 marzo 2017, soltanto il Modello CSO.
A tal proposito, si ricorda che è stata eliminata la scadenza del 31 marzo quale termine ultimo per la trasmissione dell’indirizzo telematico, di conseguenza le comunicazioni inviate oltre detta data producono subito effetti e quindi anche a valere per i conguagli da effettuarsi nel 2017.

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLA SEDE TELEMATICA


Il Modello CSO deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Nel modello di comunicazione è richiesto, tra l’altro, l’indicazione del numero di protocollo del modello 770 Semplificato presentato dal sostituto nell’anno precedente a quello di trasmissione della comunicazione. Inoltre, in caso di comunicazione di variazione:
– se i dati da variare sono stati trasmessi con il modello CSO, deve essere indicato il numero di protocollo che è stato attribuito all’ultima comunicazione trasmessa e regolarmente acquisita;
– se i dati da variare sono stati trasmessi con il quadro CT è necessario indicare il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente il predetto quadro, validamente presentato (composto da 17 caratteri e seguito dal numero convenzionale “999999”).
Detti numeri di protocollo sono rilevabili, oltre che dalle relative ricevute di trasmissione, anche dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta. I predetti dati possono anche essere richiesti a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mediante richiesta sottoscritta dal sostituto d’imposta persona fisica, o dal rappresentante legale della società o ente, allegando la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. Qualora la richiesta sia presentata da un delegato, la stessa deve contenere la delega del sostituto d’imposta, la fotocopia del documento d’identità del delegante, la fotocopia del documento d’identità del delegato.
La comunicazione di variazione produce effetti in data successiva a quella di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione CSO con riferimento ai risultati contabili non ancora messi a disposizione a meno che il sostituto d’imposta non richieda, con apposita istanza da inoltrare all’indirizzo email “dc.gt.assistenzaagliintermediari@agenziaentrate.it”, il rinvio presso la nuova sede telematica (o nuovo intermediario) dei risultati contabili già messi a disposizione presso la sede telematica sostituita. In tal caso, tutti i modelli 730-4 relativi al sostituto già consegnati presso la precedente sede telematica sono nuovamente messi a disposizione presso la nuova sede dove saranno messi a disposizione anche i nuovi modelli 730-4 che dovessero successivamente pervenire.

DISPONIBILITÀ DEI DATI DEL MODELLO 730-4


Al fine di rendere più efficiente il processo di effettuazione dei conguagli, da quest’anno, il modello 730-4 è accettato dall’Agenzia delle Entrate indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d’imposta abbia comunicato la sede telematica dove ricevere i dati dei risultati contabili. L’attestazione della disponibilità dei dati al sostituto d’imposta è fornita al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale entro 15 giorni dalla ricezione del modello 730-4.
Nel caso in cui la messa a disposizione non è andata a buon fine entro i 15 giorni (ad esempio, per assenza di comunicazione CSO/CT da parte del sostituto d’imposta o per disabilitazione della sede telematica) l’attestazione della disponibilità può essere fornita sino al 31 luglio qualora siano rimosse le cause che hanno determinato la mancata disponibilità (ad esempio CSO pervenuta nel frattempo).
Dal 31 luglio l’Agenzia delle Entrate rilascia al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale una ricevuta di riepilogo che contiene i dati già attestati e, in aggiunta, quelli eventuali relativi ai modelli 730-4 che non sono stati messi a disposizione. Analogamente, per i modelli pervenuti dopo il 31 luglio, sono rilasciate le ricevute attestanti i modelli 730 per i quali è andata a buon fine l’attività di messa a disposizione dei modelli 730-4 e una ricevuta di riepilogo mensile.
Il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) può inviare ai sostituti d’imposta tramite i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.), soltanto i dati contabili dei modelli 730-4 per i quali l’Agenzia delle Entrate comunica con la ricevuta di riepilogo l’impossibilità di renderli disponibili al sostituto d’imposta.





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