Imprese minori in contabilità semplificata: come applicare il regime di cassa



Nell’ambito della Circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate risponde alle domande sulle modalità di applicazione del regime di cassa previsto a decorrere dal 1° gennaio 2017 per la determinazione del reddito delle imprese minori in contabilità semplificata.

Dal 1°gennaio 2017, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, i soggetti che adottano la contabilità semplificata (imprese minori) applicano il criterio di “cassa”.
In altri termini il reddito d’impresa è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Detta differenza è aumentata dei ricavi costituiti dal valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dai proventi immobiliari, dalle plusvalenze patrimoniali e dalle sopravvenienze attive, mentre è diminuita delle minusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze passive.
A tal fine, si considerano imprese minori quelle i cui ricavi percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del criterio di competenza, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Con la Circolare n. 8/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo regime di cassa per le imprese minori:
– le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) continuano ad essere imponibili (o deducibili) per competenza. Allo stesso modo, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, il valore normale dei beni concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’assegnazione o la destinazione a finalità estranea;
– per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza devono essere portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime. A tal fine devono ritenersi comprese tra le rimanenze finali sia quelle relative a merci e lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, sia quelle riferite a lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, che le rimanenze dei titoli;
– per evitare duplicazioni o salti di imposizione nei casi di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quello delle imprese minori (e viceversa), opera il principio secondo il quale i componenti di reddito computati nel periodo per competenza, ancorché incassati o pagati nel successivo periodo in cui è applicato il regime di cassa, non determinano l’emersione di un ricavo o di un costo essendo già stati sottoposti a tassazione (e viceversa). Tale principio deve ritenersi applicabile anche in via transitoria per i contribuenti in contabilità semplificata che nel 2016 hanno applicato il criterio di competenza e nel 2017 applicano quello di cassa;
– restano deducibili in base al principio di competenza i seguenti componenti negativi: le spese per prestazione di lavoro, per gli oneri di utilità sociale e per gli ammortamenti e canoni di leasing (incluso il maxi canone);
– nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non avvenga nell’anno di registrazione della fattura nei registri IVA, l’importo non incassato o pagato deve essere specificamente annotato ai fini dell’esclusione dal reddito. In alternativa è possibile esercitare un opzione, con vincolo triennale, in basa alla quale la data di registrazione si considera come “data presunta” del pagamento/incasso al fine di computare il costo o il ricavo anche ai fini del reddito. Ne consegue che laddove sia registrata la fattura di acquisto ai fini della detrazione dell’IVA attribuita in rivalsa, ai fini delle imposte sul reddito tale data di registrazione coinciderà con la presunta data dell’avvenuto pagamento.





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