Estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti; pronti anche i codici tributo per consentire il pagamento (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 20 aprile 2017, n. 78600 e Risoluzione 20 aprile 2017, n. 49/E).
Gli enti che effettuano le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, possono corrispondere un’imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
Attualmente i pagamenti di tale imposta sostitutiva sono effettuati mediante il modello di versamento “F23”, secondo le attuali modalità.
Dal 1° gennaio 2018, i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello “F24”.
Per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, durante il quale sarà possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24, per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui trattasi.
Per consentire il versamento dell’imposta autoliquidata e dei relativi interessi e sanzioni da ravvedimento, sono stati istituiti i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
– “1545 – ACCONTO”;
– “1546 – SALDO”;
– “1547 – Sanzione da ravvedimento”;
– “1548 – Interessi da ravvedimento”.
Inoltre, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
– “A193 – IMPOSTA”;
– “A194 – SANZIONE”;
– “A195 – INTERESSI”.
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