In vigore da oggi il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale, convertito in legge con modifiche e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 90/2017.
Il decreto ruota attorno ad alcuni punti principali: sezioni specializzate presso i tribunali ordinari; eliminazione di un grado di giudizio nei ricorsi contro il respingimento dell’asilo; superamento dei vecchi Cie, possibilità di lavoro volontario e gratuito per i richiedenti asilo.
Nel dettaglio, sono istituite presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche. Le sezioni specializzate avranno competenza relativamente al mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue; impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza; riconoscimento della protezione internazionale; mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari; diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; accertamento dello stato di apolidia.
Tra le novità introdotte con il maxiemendamento, fra le competenze in questione, l’accertamento dello stato di cittadinanza italiana. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra quelli dotati di specifiche competenze o che seguiranno corsi di formazione ad hoc. La trattazione è monocratica, la decisione collegiale.
Il decreto introduce misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei richiedenti, nonché per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione. Si delinea un nuovo modello processuale basato sul rito camerale che delimita i casi nei quali si prevede l’udienza orale e fissa in quattro mesi il termine entro il quale è definito il procedimento con un decreto non reclamabile ma ricorribile esclusivamente in Cassazione.
Ridefinite anche le disposizioni in materia di notificazioni degli atti delle Commissioni territoriali, nei casi in cui la consegna di copia dell’atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l’avviso di ricevimento da cui risulta l’impossibilità della notificazione, la notificazione si perfezionerà solo decorsi 20 giorni dalla trasmissione dell’atto alla questura da parte della Commissione territoriale.
Previste, inoltre, misure per accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di migranti. Si individueranno i centri destinati alla prima accoglienza in cui effettuare un primo screening sanitario e avviare le procedure di identificazione. La partecipazione del richiedente asilo ai procedimenti di convalida del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri potrà aver luogo mediante collegamento audiovisivo.
I prefetti, d’intesa con i Comuni interessatie con le regioni e le province autonome, promuoveranno ogni iniziativa utile all’implementazione dell’impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali.