In Gazzetta la legge sui minori stranieri non accompagnati




Al finedi definire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, il Legislatore (Legge 7 aprile 2017, n. 47) ha introdotto una serie di modifiche alla normativa vigente in materia.


La Legge in argomento si applica ai minori stranieri non accompagnati in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Il minore straniero non accompagnato è il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell’ordinamento italiano.
La Legge introduce esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso. Conseguentemente, è aggiornata anche la disposizione di cui all’art. 33, co. 1, della L. 184/1983, che nella attuale formulazione non consente l’ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d’ingresso per adozione ovvero ai minori non accompagnati. In secondo luogo, con una modifica all’art. 31, co. 4, del D.Lgs. 286/1998 che stabilisce la competenza del tribunale per i minorenni in caso di espulsione del minore, si specifica che tale provvedimento può essere adottato a condizione che non comporti “un rischio di danni gravi per il minore”. La decisione del tribunale per i minorenni deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.
Il provvedimento interviene anche sui termini della prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, riducendo da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui gli stessi devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza.
E’ introdottonel decreto legislativo n. 142 del 2015 un nuovo articolo 19-bis che standardizza alcuni principi, prevede in successione graduale gli interventi da compiere ai fini dell’identificazione e stabilisce alcune garanzie procedimentali e sostanziali a tutela dei minori. Nei 5 giorni successivi al colloquio introdotto dal nuovo articolo 19-bis, appena il minore è entrato in contatto con le autorità di polizia, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l’esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all’ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini. Il risultato delle indagini è trasmesso al Ministero dell’interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l’esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il suddetto colloquio. E’ altresì introdotto un criterio di preferenza, in base al quale, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere sempre preferita al collocamento in comunità.
Il permesso di soggiorno rilasciabile ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l’espulsione, può essere di due tipologie: quello per minore età e quello per motivi familiari.
La competenza all’adozione dei provvedimenti di rimpatrio assistito passa al Tribunale per i minorenni competente.Presso ogni Tribunale per i minorenni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, si istituisce un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.
La legge rafforza infine alcuni dei diritti riconosciuti ai minori non accompagnati (assistenza sanitaria, diritto all’istruzione, diritto all’ascolto, diritto all’assistenza legale). Particolari tutele sono altresì riconosciute a specifiche categorie di minori non accompagnati (minori non accompagnati vittime di tratta, minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale).


 





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