Con riferimento agli eventi di malattia, maternità e tubercolosi insorti nell’anno 2017, riguardanti specifiche categorie di lavoratori, gli importi giornalieri da tenere in considerazione ai fini della determinazione delle corrispondenti indennità Lavoratori soci di cooperative ex D.P.R. 602/1970 A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’imponibile previdenziale per i suddetti lavoratori viene determinato secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, nella misura cioè stabilita dai contratti collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, nel rispetto comunque dei valori minimi di retribuzione a fini contributivi.
Cooperative ex D.P.R. 602/1970 |
euro |
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Minimale giornaliero | 47,68 |
Detto importo costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale (IVS) ed assistenziale (assicurazioni minori); ma anche per il calcolo dei trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili cadenti nell’anno 2017.
Settore agricolo: Otd, compartecipanti familiari e piccoli coloni
Anche per gli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione da considerare ai fini della contribuzione previdenziale e del calcolo delle prestazioni temporanee è quella stabilita dai contratti collettivi o individuali, in quanto non inferiore al minimale di legge previsto per gli operai agricoli, pari ad euro 42,41 per l’anno 2017. Di contro, per piccoli coloni e compartecipanti familiari, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con decreto ministeriale; per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, le stesse sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. In via temporanea e salvo conguaglio, è utilizzato il reddito per l’anno 2016 pari a euro 56,62.
Settore domestico: lavoratrici italiane e straniere
Le lavoratrici italiane o straniere con rapporto di lavoro domestico, se in possesso del requisito delle 52 settimane di contributi versati o dovuti nel biennio antecedente ovvero delle 26 settimane nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità, hanno diritto all’erogazione della corrispondente indennità. Ai fini del calcolo della medesima, sia per astensione obbligatoria che per interdizione anticipata dal lavoro, il cui inizio si collochi nel 2017, vanno utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali.
Retribuzione oraria effettiva |
Retribuzione convenzionale |
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fino a € 7,88 | € 6,97 |
oltre € 7,88 fino a € 9,59 | € 7,88 |
oltre € 9,59 | € 9,59 |
orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,07 |
(CONTINUA…)
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