Con riferimento agli eventi di malattia, maternità e tubercolosi insorti nell’anno 2017, riguardanti specifiche categorie di lavoratori, gli importi giornalieri da tenere in considerazione ai fini della determinazione delle corrispondenti indennità …Lavoratrici autonome: artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, IAP e pescatrici Le lavoratrici autonome iscritte alle rispettive gestioni previdenziali ed in regola con i versamenti contributivi godono di un’indennità commisurata ad un periodo di 5 mesi, di cui 2 antecedenti la data del parto e 3 successivi, per i quali però non è richiesta l’astensione obbligatoria dall’attività lavorativa. Tale prestazione economica, al pari di quella concessa per congedo parentale o per interruzione della gravidanza (periodo indennizzabile di 30 giorni) deve essere calcolata anche essa sulla base di importi convenzionali: Sia nell’ipotesi di maternità che di malattia (con o senza degenza ospedaliera), per l’erogazione dell’indennità a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata (lavoratori a progetto, co.co.co., associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali, professionisti “senza cassa”, etc.) è richiesto il requisito l’accredito, nei 12 mesi antecedenti la data di inizio del periodo indennizzabile, di almeno 3 mensilità. Altresì, nella sola ipotesi di evento morboso (con o senza degenza), è richiesto il rispetto nell’anno precedente del limite di reddito dato dal 70% del massimale retributivo, corrispondente per l’anno 2016 ad euro 70.266,80 (70% di euro 100.324,00).
– per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre ed imprenditrici agricole professionali: euro 42,41;
– per le artigiane e commercianti: euro 47,68;
– per le pescatrici: euro 26,49 corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2017 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa ex L. 250/1958.
Lavoratori iscritti alla Gestione separata
L’indennità di maternità è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività parasubordinata o autonoma, utile ai fini contributivi, per i 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
La misura dell’indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto e categorie assimilate è fissata al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore degli stessi lavoratori. Pertanto, essa va calcolata applicando all’importo giornaliero determinato come sopra (massimale contributivo valido per l’anno di inizio della malattia / 365), la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate.
Malattia |
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Mensilità accreditate nei 12 mesi |
Importo indennità erogata |
Da 3 a 4 contributi mensili | € 10,99 (4%) |
Da 5 a 8 contributi mensili | € 16,49 (6%) |
Da 9 a 12 contributi mensili | € 21,99 (8%) |
Degenza ospedaliera |
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Mensilità accreditate nei 12 mesi |
Importo indennità erogata |
Da 3 a 4 contributi mensili | € 21,99 (8%) |
Da 5 a 8 contributi mensili | € 32,98 (12%) |
Da 9 a 12 contributi mensili | € 43,98 (16%) |
Lavoratori in congedo parentale prolungato
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Per tali periodi di congedo parentale ulteriori, è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO; per il 2017 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 16.311,43.
Valori massimi dell’indennità economica (calcolati in base ad un’aliquota del 33%) |
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Importo annuo | Importo annuo indennità | Importo giornaliero |
47.445,82 | 35.674,00 | 97,73 |
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (calcolati in base ad un’aliquota del 33%) |
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Retribuzione figurativa annua | Retribuzione figurativa settimanale | Retribuzione figurativa giornaliera |
35.674,00 | 686,03 | 97,73 |