Indici della subordinazione: la rilevanza dell’assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e discip



Solo laddove l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi di carattere sussidiario e indiziario, i quali comunque devono essere valutati, globalmente, in funzione dell’indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell’effettività di tale sussistenza.

Nella vicenda giudiziaria in esame, la Corte d’appello aveva accolto il gravame proposto dall’Inps contro la sentenza del Tribunale di prime cure, rigettando la domanda di accertamento negativo, proposta dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, avente ad oggetto l’obbligazione per il pagamento di contributi e somme aggiuntive omessi, riguardanti alcuni lavoratori addetti alla ricezione delle scommesse ippiche, cd. sportellisti.
Il datore di lavoro propone così ricorso in Cassazione, argomentando come la sentenza abbia dato rilievo a indici sussidiari della subordinazione, senza invece accertarne l’elemento tipico, ossia l’assoggettamento dei singoli lavoratori al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, nonché del tutto ignorato la qualificazione giuridica data dalle parti ai rapporti di lavoro, ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Altresì, veniva contestato il fatto che anche nelle prestazioni di lavoro autonomo erano dettate istruzioni e direttive, mentre l’indagine avrebbe dovuto essere incentrata sulla libertà o meno del lavoratore di svolgere la prestazione.
Per la Suprema Corte, il ricorso è infondato. L’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo, infatti, risiede nell’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore. E’ pur vero che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere astrattamente oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo, ma solo laddove l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria. E peraltro, tale elementi, singolarmente considerati, non possono considerarsi idonei a ricondurre il rapporto in contestazione all’uno o all’altro tipo contrattuale, mentre è sussistente la possibilità, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale all’indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, che essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell’effettività di tale sussistenza. Oltretutto, è pacifico il principio secondo cui la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato.





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