Infortunio sul lavoro e aumento del tasso anche se l’evento è fortuito ed il rischio non tipico



Non sono oggetto della speciale tutela solo gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni comunque verificatisi “in occasione di lavoro” e, quindi, anche quelli derivanti da caso fortuito e “in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto”. Di qui, il tasso specifico aziendale deve includere nel computo tutti gli oneri a carico dell’Inail, anche quelli cd. indiretti, per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza distinzione tra eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli per caso fortuito o forza maggiore.

La vicenda giudiziaria ebbe inizio a seguito della morte di un lavoratore dipendente che, mentre era alla guida di una betoniera, fu colpito da uno shock anafilattico conseguente alla puntura di un insetto che ne provocò la morte. Successivamente all’infortunio, l’Inail comunicò al datore di lavoro, con provvedimento, l’aumento del tasso di premio applicabile, in misura pari al 127 per mille, mentre per l’anno precedente il tasso applicato era stato dell’81 per 1000. Il datore di lavoro si rivolse al Tribunale, chiedendo il ricalcolo del premio applicato per l’anno in questione, senza che si tenesse conto dell’infortunio mortale e il tribunale accolse la domanda. In appello, però, l’impugnazione dell’Inail è stata accolta. Avverso la sentenza, il datore di lavoro propone ricorso in Cassazione assumendo, al riguardo, che per giurisprudenza costante l’occasione di lavoro sussiste solo quando l’attività lavorativa esponga il soggetto ad un rischio diverso da quelli gravanti sulla generalità dei cittadini o aggravi questi ultimi in misura non trascurabile, pur non richiedendosi che esso sia quello tipico della specifica attività, e non essendo per contro sufficiente che l’infortunio avvenga in luogo o nel tempo di lavoro.
Per la Corte di Cassazione il ricorso è infondato. Per la normativa dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, infatti, non sono oggetto della speciale tutela soltanto gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni verificatisi “in occasione di lavoro”, che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente visto che la puntura dell’insetto si è verificata in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall’essere in quel momento il soggetto intento all’attività di lavoro e, quindi, occupato nella guida dell’automezzo, che gli ha impedito o comunque reso più difficile difendersi dall’insetto.
Di qui, il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo nel computo tutti gli oneri a carico dell’Inail, anche gli oneri cosiddetti indiretti, per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza distinzione alcuna tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore, purché tali eventi siano ricompresi nell’ambito di tutela stabilito normativamente.





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