L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce istruzioni operative circa gli adempimenti ascrivibili agli uffici del SUI nelle ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro stagionale in favore di cittadini di Paesi terzi o nei casi di diniego o revoca del nulla osta ICT dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione distaccati nell’ambito di trasferimenti intra-societari.
Come noto, i Decreti Legislativi n. 203/2016 e n. 253/2016 – di attuazione delle direttive europee – hanno introdotto modifiche e novità relativamente alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e delle categorie dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione distaccati nell’ambito di trasferimenti intra-societari. L’art. 24, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 declina le ipotesi di rifiuto o, laddove sia stato già concesso, di revoca del nulla osta al lavoro stagionale, nei settori agricolo e turistico- alberghiero, in favore di cittadini di Paesi terzi a causa di violazioni commesse dal datore di lavoro nei riguardi di qualsiasi lavoratore dipendente dell’impresa. Si segnalano, in particolare, tra gli altri, i casi in cui:
a) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili.
L’art. 27-quinquies, comma 15, contiene invece, oltre alle ipotesi comuni ad altre tipologie di ingresso di lavoratori stranieri, anche specifici casi di diniego o revoca del nulla osta ICT. Si tratta nello specifico delle ipotesi di cui alle lett. e) ed f), ai sensi delle quali il nulla osta al trasferimento intra-societario può essere rifiutato o, se già rilasciato può essere revocato, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, laddove:
e) l’entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
f) l’entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale.
Siccome la norma non richiede, ai fini del rifiuto del nulla osta, la “definitività” delle violazioni accertate, occorrerà verificare se nei confronti del datore di lavoro richiedente il nulla osta siano stati adottati verbali di accertamento ovvero provvedimenti di diffida accertativa validata, a meno che il trasgressore abbia provveduto, alla data di rilascio del parere, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente. Stesso discorso vale per i verbali di accertamento per i quali, alla data di rilascio del parere, sia intervenuta ordinanza di archiviazione atteso il venir meno della contestazione mossa. Diversamente, ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi previdenziali, laddove non risultino violazioni nelle banche dati in uso, si farà affidamento sulle risultanze del DURC on line che potrà essere acquisito direttamente dal SUI prima del rilascio del nulla osta.
Nelle Regioni autonome in cui l’Ispettorato non partecipa alle attività del SUI (come accade in Friuli Venezia Giulia) sarà possibile, ai fini del rilascio del nulla osta, attivare a livello locale appositi protocolli tra Regione e Ispettorato per definire le modalità di riscontro delle violazioni, ferma restando la competenza della Regione all’acquisizione del DURC on line.
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