Sono ricompresi nella base imbonibile Irap i contributi erogati a norma di legge alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio (Corte di cassazione – ordinanza 19 aprile 2017, n. 9801).
Concorrono alla formazione della base imponibile Irap, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale.
Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati (dalle regioni) alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, sono inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP.
Resta ferma, invece, l’esclusione dalla base imponibile IRAP dei contributi erogati a norma di legge correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione; in tal caso, non rileva una correlazione che non sia specificamente e immediatamente rilevabile e sia ricavata indirettamente mediante operazioni di proporzionalità tra contributi percepiti e costi.
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