Con recente, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. La nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 13 aprile 2017, i precedenti modelli ed istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014.
Secondo il riepilogo dell’Inps, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE possono essere riassunte come segue:
– aggiornate le indicazioni alle varie annualità e inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2015;
– precisato nelle istruzioni il significato dell’espressione “attività di lavoro o di impresa” ai fini dell’applicazione della maggiorazione della scala di equivalenza di cui al Quadro A e di cui al Quadro FC9 sez. II;
– inserito nelle istruzioni parte 2 il paragrafo 1.1.4 che rinvia alla disciplina da applicare alle unioni civili;
– aggiornati nelle istruzioni i paragrafi 6.1 e 1.2.3 con il nuovo regime forfetario previsto per le imprese individuali e i lavoratori autonomi;
– nella parte 5 delle istruzioni relativamente all’ISEE corrente, chiarita la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa. In particolare, deve essere preso a riferimento come termine iniziale il 1° giorno del mese di gennaio dell’anno di presentazione della DSU ordinaria e, a partire da quest’ultimo giorno, procedendo a ritroso, devono essere considerati i 18 mesi precedenti.
La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito istituzionale, portale “ISEE post-riforma 2015” per consentire la corretta compilazione.
Si precisa, inoltre, che sono fatte salve le DSU presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 27 aprile 2017, utilizzando il precedente modello.