Con la sentenza n. 9081 del 7 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, deve ritenersi legittimo l’utilizzo in compensazione o in detrazione dell’eccedenza IVA concretamente maturata nel periodo d’imposta precedente.
FATTO
L’Agenzia delle Entrate ha emesso la cartella di pagamento nei confronti della società contribuente all’esito del controllo formale automatizzato della dichiarazione annuale IVA, dal quale è risultato l’utilizzo di un’eccedenza d’imposta riferita all’anno precedente per il quale la dichiarazione non risultava presentata a causa di inadempimento del consulente incaricato.
Il ricorso della società contribuente è stato respinto dai giudici tributari, affermando che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’eccedenza IVA non può essere portata in detrazione nell’anno d’imposta successivo, ma soltanto chiesta a rimborso, essendo necessario accertare l’esistenza del credito.
DECISIONE
In riforma della sentenza dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società contribuente affermando che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
In particolare, non può essere negato il diritto alla detrazione se è dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che il credito IVA è generato da acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
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