087 apr 2017 Le istruzioni per l’applicazione benefici previdenziali previsti per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo per il periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto.
Come noto, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’Inail, quando superano i dieci anni, sono moltiplicati per il coefficiente 1,5. Il beneficio in parola, invece, prevede la rivalutazione del periodo di lavoro, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall’Inail, per il predetto coefficiente, anche se di durata inferiore ai dieci anni. I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– essere lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività di lavoro nel sito produttivo, in modo diretto ed abituale, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;
– avere svolto l’attività citata, con assoggettamento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’Inail;
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.
Il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo ed è riconosciuto una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire il diritto utile a pensione.
Le sedi territoriali Inps effettuano un esame preliminare delle istanze presentate entro il 1° marzo 2016, a conclusione delle quali richiedono al datore di lavoro il rilascio di una dichiarazione, mediante la compilazione di specifico modulo, circa i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto, la loro durata, la mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale e, chiaramente, la presenza del lavoratore nel sito produttivo. Inoltre, per un efficace riscontro di quanto affermato, il datore di lavoro deve allegare apposita documentazione. Con riguardo ai soggetti con certificazione positiva rilasciata dall’Inail, il beneficio sarà riconosciuto solo al momento del pensionamento e nei limiti delle risorse assegnate (5,5 milioni di euro per l’anno 2016; 7 milioni per l’anno 2017; 7,5 milioni per l’anno 2018 e 10 milioni annui a decorrere dal 2019).
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