In attuazione della proroga disposta del decreto “milleproroghe”, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di opzione per l’applicazione del regime fiscale agevolato sui redditi prodotti in Italia nel periodo 2016-2020 da parte dei lavoratori dipendenti cd. “impatriati”, che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2015 (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 31 marzo 2017, n. 64188).
OPZIONE PER IL REGIME AGEVOLATO
I lavoratori dipendenti altamente qualificati che, avendo trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2015, possiedono i requisiti per l’accesso al regime speciale dei cd. “lavoratori impatriati” per i redditi prodotti in Italia per il biennio 2016/2017, possono optare per il regime fiscale agevolato introdotto dal cd. “decreto internazionalizzazioni” in favore dei medesimi lavoratori che dall’estero trasferiscono la residenza in Italia per almeno cinque anni e consente di beneficiare di una tassazione ridotta sui redditi prodotti in Italia nel periodo 2016/2020.
In particolare, l’opzione per il regime fiscale agevolato consente di assoggettare ad Irpef e relative addizionali:
– il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia per l’anno 2016;
– il 50% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia per gli anni d’imposta 2017, 2018, 2019 e 2020.
L’opzione può essere esercitata entro il 2 maggio 2017, da parte dei lavoratori che non hanno già esercitato l’opzione nel termine stabilito dal precedente Provvedimento n. 46244 del 29 marzo 2016.
RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO
Per esercitare l’opzione per il regime fiscale agevolato, deve essere presentata apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro, contenente le seguenti informazioni:
a) le generalità (nome, cognome e data di nascita);
b) il codice fiscale;
c) l’indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia;
d) l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro.
L’opzione è irrevocabile e si applica per il periodo 2016-2020.
APPLICAZIONE DEL REGIME AGEVOLATO
Con riferimento all’anno 2016, considerato che sono già concluse le operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro, l’agevolazione è riconosciuta direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno.
Le imposte liquidate in sede di dichiarazione dei redditi devono essere versate con le ordinarie modalità e, cioè, effettuando il pagamento entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 (il 30 luglio è domenica) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. In alternativa, è possibile optare per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in rate mensili di uguale importo, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Dall’anno di imposta 2017, i benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio. Nell’ipotesi in cui l’agevolazione non possa essere riconosciuta dal datore di lavoro, il lavoratore può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Il datore di lavoro non applica i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all’estero, prima del decorso dei cinque anni dal rientro in Italia. In tal caso, infatti, è espressamente prevista la decadenza dai benefici.
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