Si forniscono indicazioni ai fini del riconoscimento ai lavoratori non vedenti di benefici pensionistici nel sistema contributivo.
La legge di stabilità 2017 ha introdotto per i lavoratori non vedenti un beneficio pensionistico sulla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo. In particolare, sono destinatari del beneficio in parola tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Il beneficio è quindi corrisposto ai lavoratori dipendenti che facciano parte delle seguenti categorie: ciechi civili; ciechi invalidi per servizio; ciechi invalidi del lavoro; ciechi di guerra.
Per i trattamenti pensionistici con decorrenza successiva al 1.1.2017, viene introdotta la maggiorazione dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto.
Relativamente alle anzianità contributive che concorrono alla determinazione della pensione c.d. contributiva, la maggiorazione si concretizza in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile in misura pari a quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita.
Per i trattamenti pensionistici liquidati ai non vedenti di età inferiore a 57 anni, l’incremento convenzionale relativo ai periodi di lavoro determina un aumento dell’età anagrafica, cui fare riferimento per l’individuazione del coefficiente di trasformazione.
Per godere del beneficio in questione, gli interessati o i loro superstiti devono presentare apposita richiesta.