Si propone un riepilogo degli elementi economici territoriali vigenti per i lavoratori delle imprese edili industriali della provincia di Alessandria Per effetto dell’ultimo contratto integrativo provinciale siglato tra le parti territoriali della provincia di Alessandria nell’ottobre del 2015 e ancora in vigore, ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili si applicano le seguenti indennità: Mensa Trasferta operai Contributi da versare alla Cassa Edile di Alessandria Contributo % a carico Impresa % a carico Lavoratore % Totale Contributo Cassa Edile per le previdenze sociali e sanitarie
L’indennità oraria sostitutiva di mensa è pari ad euro 0,35.
1. la diaria di trasferta da riconoscere all’operaio comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato assunto, fermo restando i vigenti criteri di calcolo, è pari ad euro 0,17 al chilometro;
2. la maggiorazione dell’importo della diaria giornaliera, prevista in particolari situazioni operative in sostituzione del pasto, è pari ad euro 10,00. Il riconoscimento della predetta maggiorazione comporta la non erogazione ad ogni effetto contrattuale dell’indennità oraria sostitutiva di mensa, fatte salve condizioni più favorevoli applicate dalle aziende.
Anzianità Professionale Edile
3,50
—
3,50
Cassa Edile
2,08
0,42
2,50
Riorganizzazione Bilateralità
0,30
—
0,30
Ente unico per la Formazione e la Sicurezza
1,00
—
1,00
Fondo Mutualizzazione Prevedi
0,20
—
0,20
Fondo Lavori Usuranti
0,10
—
0,10
RLST
0,15
—
0,15
Carenza Lavoratori
0,10
—
0,10
Quota Territoriale di adesione contrattuale
0,80
0,80
1,60
Quota Nazionale di adesione contrattuale
0,18
0,18
0,36
TOTALE
8,41
1,40
9,81
In riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27/10/2009 e così come successivamente confermato dalla comunicazione n. 483/2012 della Commissione Nazionale per le Casse Edili (C.N.C.E) intitolata “Contributi sanitari”, si comunica che la percentuale complessiva del contributo in oggetto per l’anno 2016 è stata stabilita nella misura dello 0,56% e che pertanto, deve essere ritenuta valida anche per i periodi di paga dell’anno 2017, salvo conguaglio di fine anno.
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