L’Agenzia delle entrate con la circolare 04 aprile 2017, n. 7/E nella guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016 fornisce chiarimenti anche sulle spese per gli addetti all’assistenza personale (Rigo E8/E10, cod. 15)
La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e, se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel limite di reddito di euro 40.000 deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:
– assunzione di alimenti;
– espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
– deambulazione;
– indossare gli indumenti.
Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.
Si precisa che la detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi, un’agenzia interinale.
La detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale e per i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100.
Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100 deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 15.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:
– una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (Circolare 16.03.2005 n. 10, risposta 10.8);
– una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;
– un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.
La documentazione richiesta per le spese per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti è la seguente:
– fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza;
– per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve recare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso;
– se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura o ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo;
– certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica;
– se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’art. 433 c.c..