Nuove indicazioni per i sostituti d’imposta tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio a seguito dei risultati contabili ricevuti delle dichiarazioni del modello 730 (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 14 aprile 2017, n. 76124).
Nello specifico:
– è eliminato il termine del 31 marzo entro il quale inviare il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4, pertanto, le comunicazioni inviate oltre detta data producono subito effetti;
– la comunicazione con la quale un sostituto d’imposta rende noto, anche tramite un intermediario appositamente delegato, di non essere tenuto all’effettuazione dei conguaglio nei confronti di un percipiente, è effettuata mediante i servizi telematici del Fisco.
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