Le aziende possono esporre nell’Uniemens il codice di recupero “M323” per il versamento della contribuzione arretrata dovuta al Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali.
Con precedente circolare, l’Inps ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, istituito presso l’INPS, evidenziando, fra l’altro, che l’obbligo contributivo, per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di solidarietà in oggetto, decorre dal 1° gennaio 2014 e che, sotto il profilo operativo, l’adeguamento dell’aliquota contributiva, pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili, è stato effettuato dal mese di febbraio 2017.
Circa le modalità di denuncia e di versamento dei contributi dovuti dal mese di gennaio 2014 al mese di gennaio 2017, si è precisato che le imprese potessero effettuare il versamento delle predette competenze arretrate, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in epigrafe. Pertanto, le imprese che non abbiano ancora provveduto al predetto adempimento dovranno procedere al versamento dei contributi di cui si tratta entro il 16 aprile 2017. Ad integrazione delle istruzioni precedentemente fornite, si aggiunge che le aziende possono esporre il codice di recupero delle competenze arretrate “M323” – il quale ha assunto il significato di “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali ex D.I. 95439/2016, periodo gennaio 2014 gennaio 2017” nelle denunce aventi competenza gennaio, febbraio e marzo 2017.