Con riferimento al contratto di prestazione d’opera, è tenuto al risarcimento l’Ente che non corrisponde il copenso per prestazioni rese come pattuito.
La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per mancata corresponsione da parte di un Ente del compenso per prestazioni rese. In parziale riforma del Tribunale di primo grado (che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento per un ammontare inferiore a un terzo di quanto preteso), la Corte d’appello ha disposto che tale risarcimento dovesse essere corrisposto in toto.
Con ricorso in Cassazione, l’Ente censura la suddetta decisione per aver errato nel valutare l’entità dell’obbligo risarcitorio e per non aver adeguatamente valutato l’inadempimento in discussione.
Nel rigettare tale motivo, i giudici sostengono che, sia dalla lettura del bando che della convenzione rileva la sussistenza dell’inadempimento dell’Ente per mancata corresponsione di ore e di accessi pattuiti, effettivamente resi e non contestati. Da una corretta valutazione delle fonti regolative del rapporto in questione, emerge, infatti, un obbligo di prestazione settimanale pari al minimo a cinque accessi, ciascuno di un’ora, con possibilità di ricorrere al meccanismo di compensazione, riducendo gli accessi nei periodi di minor lavoro, nel rispetto di un numero minimo di ore nel trimestre; la compensativa costituisce una caratteristica peculiare del rapporto e insieme un aspetto decisivo al fine della valutazione della responsabilità contrattuale. Una tipologia di prestazione in cui la continuità costituisce l’indice di una relazione di collaborazione, e insieme coordinazione alle esigenze organizzative dell’Ente.
Quanto alla clausola della convenzione relativa al “Recesso”, secondo la quale: “L’A. rinuncia espressamente al diritto di recesso attribuito al Committente … di guisa che il recesso anticipato, anche non ingiustificato, comporterà le conseguenze ricollegabili ex lege e contrattualmente all’inadempimento. L’A. precisa che, in caso d’inadempimento totale o parziale delle obbligazioni proprie, sarà tenuta a corrispondere al prestatore d’opera intellettuale l’intero compenso pattuito per la durata del contratto, salva la risarcibilità del danno ulteriore subito dallo stesso prestatore d’opera”, violerebbe, secondo l’Ente, i canoni ermeneutici generali dettati in materia d’interpretazione del contratto, ponendo impropriamente a carico di un ente pubblico conseguenze disciplinari al suo inadempimento. Diversamente, tale clausola avrebbe la funzione di preventivare la determinazione dell’esborso a carico dell’ente stesso, laddove il recesso sia esercitato in condizioni d’inadempimento totale o parziale alle obbligazioni contrattualmente assunte. Nel rigettare tale motivo, i giudici affermano che la che soccorre in caso d’inadempimento della committente è la seconda parte della clausola, la quale contiene l’individuazione degli esatti confini della responsabilità.
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