L’Inps fornisce istruzioni a cittadini ed alle Sedi territoriali, circa la computabilità delle varie fonti di reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità
Come noto, ai fini della concessione delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità, i redditi da prendere in considerazione sono quelli calcolati agli effetti dell’Irpef e, pertanto, sono esclusi i redditi esenti. A tale riguardo, l’Inps, sulla scorta di alcune pronunce giurisprudenziali, ha finora considerato rilevante anche il reddito della casa di abitazione, atteso che il reddito in questione, seppur deducibile interamente, è comunque assoggettato ad Irpef. Negli ultimi anni, tuttavia, si è consolidato un orientamento opposto, per il quale viene stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi ininfluente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità.
Nello specifico, stante l’applicabilità della normativa in materia di pensione sociale, con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali in parola, sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Qualora, per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno comunque riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data. Nell’ipotesi in cui l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.
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