Con la Risoluzione n. 53/E del 27 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile conservare l’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa”, qualora non sia rispettato il requisito dichiarato di svolgere l’attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile, rettificando l’atto di acquisto con la dichiarazione di impegno al trasferimento della residenza nello stesso comune, purché ciò sia fatto entro 18 mesi dall’acquisto.
AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
In caso di acquisto di un’abitazione è possibile beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali cd. “prima casa” (applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna) se ricorrono le condizioni di legge.
In particolare, le agevolazioni “prima casa” spettano a condizione, tra l’altro, “che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività (…).
La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.
Le agevolazioni fiscali sono riconosciute immediatamente in sede di acquisto, con l’applicazione delle imposte in misura ridotta.
CHIARIMENTI DEL FISCO
Qualora le agevolazioni fiscali siano riconosciute sulla base della dichiarazione, resa nell’atto di acquisto dell’immobile, di svolgere la propria attività prevalente nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato, ma poi la condizione non sia avverata per sopraggiunte cause lavorative (revoca di un incarico professionale conferito per consulenza legale continuativa), è possibile conservare i benefici riconosciuti, effettuando una modifica della condizione agevolativa.
In particolare, se non è ancora decorso il termine di 18 mesi dall’acquisto dell’immobile agevolato, è possibile modificare la condizione originaria con la “dichiarazione di impegno a trasferire la propria residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile agevolato entro 18 mesi dall’acquisto”.
Ovviamente, affinché siano mantenuti i benefici fiscali, entro il predetto termine di 18 mesi deve essere effettivamente trasferita la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile.
A tal fine, l’atto con cui viene dichiarato l’impegno a trasferire la propria residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile agevolato entro 18 mesi dall’acquisto, deve essere redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto originario, e deve essere prodotto per la registrazione presso l’ufficio in cui è stato registrato l’originario atto di acquisto.
Detta rettifica può essere effettuata dal contribuente anche in data successiva alla registrazione dell’atto di acquisto, a condizione che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente non abbia già disconosciuto, con apposito avviso di liquidazione, le agevolazioni “prima casa” rilevando la mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato.
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