Forniti chiarimenti sul nuovo regime di cassa riservato ai soggetti in contabilità semplificata, applicabile anche dai forfettari, in vigore dal periodo d’imposta 2017 (Agenzia entrate – circolare n. 11/2017).
Il nuovo regime di cassa si applica alle persone fisiche che esercitano attività commerciali, alle società di persone, agli enti non commerciali, alle società di fatto che nell’anno precedente non hanno superato 400 mila euro di ricavi, se svolgono prestazioni di servizi o 700 mila euro, se svolgono altre attività. Il reddito imponibile è dato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo.
Per il primo anno di applicazione del nuovo regime, è ammessa la deduzione integrale delle rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza, comportando la rilevanza nel 2017, come componente negativo, dell’intero importo delle rimanenze finali 2016.
Il suddetto regime di cassa rappresenta il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata e non richiede quindi, nessuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria. L’opzione deve essere specificata solo dai forfettari che intendono applicare il regime di cassa. Ha comportato inoltre anche la riorganizzazione degli adempimenti contabili, prevedendo la possibilità di scegliere di:
– istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti dove annotare i ricavi incassati ed i costi sostenuti;
– utilizzare registri Iva ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
– utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti.
Le regole previste per la determinazione dell’imposta sul reddito si applicano anche ai fini Irap.
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