L’omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi del credito d’imposta per ricerca scientifica concesso alle PMI, produce la decadenza dal beneficio fiscale. In tal caso non è applicabile il principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi per sanare la violazione (Corte di Cassazione – Sentenza 26 aprile 2017, n. 10239).
CREDITO D’IMPOSTA ALLA RICERCA SCIENTIFICA
Il credito d’imposta è accordato alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e loro consorzi al fine di potenziare l’attività di ricerca scientifica:
– per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, di soggetti titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
– per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, altri enti e fondazioni private.
Il regolamento che disciplina specificamente le modalità di fruizione del credito d’imposta stabilisce, tra l’altro, che:
– deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, a pena di decadenza;
– può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, delle imposte sul reddito e dell’IVA liquidate in sede di dichiarazione, o anche in compensazione tramite modello F24;
– non è rimborsabile, tuttavia l’eventuale eccedenza è riportabile nei periodi di imposta successivi.
FATTO
L’Agenzia delle Entrate, in seguito al rilevamento della mancata indicazione, nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, del credito di imposta utilizzato per compensazione, ha emesso una cartella di pagamento nei confronti della società contribuente, contestando la decadenza dal beneficio fiscale.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso della società ritenendo l’omissione un semplice errore materiale, emendabile in sede contenziosa sulla base del principio generale che le denunce dei redditi costituiscono delle dichiarazioni di scienza, che possono quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti.
Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, invece, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, confermando la decadenza dal credito d’imposta.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi del credito d’imposta, per il quale la disciplina speciale lo preveda a pena di decadenza, deve ritenersi inapplicabile il principio generale di emendabilità della dichiarazione dei redditi, e pertanto l’omissione non può essere sanata in sede contenziosa come semplice errore materiale.
Al riguardo, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione.
In particolare, lo specifico credito d’imposta per la ricerca scientifica rileva unicamente ai fini della compensazione con i debiti tributari (in quanto non autonomamente rimborsabile) e il beneficiario decade dalla suddetta possibilità di fruizione ove non indichi il credito nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di concessione del beneficio. La decadenza, dunque, è logicamente collegata alla concessione del beneficio in rapporto all’esercizio fiscale interessato.
Di conseguenza, l’adempimento dei corrispondenti obblighi dichiarativi assume valore strumentale all’espletamento delle successive congruenti verifiche, ad opera dell’amministrazione finanziaria, limitatamente all’afferente periodo d’imposta, per cui la mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso, ne impedisce il riconoscimento in diminuzione dell’imposta altrimenti dovuta.
In conclusione, l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi del credito d’imposta, per il quale la disciplina speciale lo preveda a pena di decadenza, non può annoverarsi tra gli errori materiali della dichiarazione, emendabili anche in sede contenziosa, ma deve ritenersi violazione di una specifica disposizione normativa prevista per la fruizione del beneficio fiscale.
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