Rinnovato il contratto per gli edili di Agrigento



Siglato il giorno 7/4/2017, tra l’ANCE Agrigento e la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEAL-UIL, territoriali, il CIPL per i dipendenti delle imprese Edili Industriali dell’l’intera provincia di Agrigento, con decorrenza  dalla data di sottoscrizione sino al 30/9/2017

Trasporto ed indennità sostitutiva
Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. ove l’impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo una indennità di euro 0,35 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l’indennità di che trattasi è dovuta nella misura di euro 0,45 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell’attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell’orario giornaliero convenzionale di lavoro.


Mensa ed indennità sostitutiva
L’impresa, in relazione alla ubicazione dei cantieri ed allo loro durata, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso al servizio di mensa nel cantiere o a servizi esterni.
Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Nelle zone in cui vengano individuati, nel raggio di cinque chilometri, gruppi di almeno cinque imprese con un organico minimo di venti dipendenti ciascuna o singole imprese con almeno 100 dipendenti, potranno essere istituite strutture di mense collettive. Rimane salvo quanto disposto al primo comma per quanto concerne il limite minimo di lavoratori che ne richiedano l’istituzione.
L’impresa concorre al costo nella misura di € 2,19 per ciascun pasto consumato.
 Ove non sia data comunque attuazione a quanto previsto nei commi precedenti, l’impresa corrisponderà una indennità di € 2,19 giornalieri pari a € 0,27 per ogni ora di lavoro ordinario.


Indennità di mensa e trasporto agli impiegati
Le indennità sostitutive di mensa e trasporto spettano anche agli impiegati che operano direttamente nei cantieri alle stesse condizioni indicate nel CIPL





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