Forniti chiarimenti sulla disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, reintrodotta dalla Legge di bilancio 2017, con alcune novità relative al bilancio nel quale individuare i beni rivalutabili, ossia quello relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015 e al bilancio nel quale deve essere eseguita la rivalutazione, ossia il bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (Agenzia entrate – circolare 27 aprile 2017, n. 14/E).
Sono coinvolti nella rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività d’impresa e anche la partecipazione in società controllate o collegate e i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015.
I soggetti coinvolti nella rivalutazione sono quelli che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio, comprese le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali, le società di persone in contabilità semplificata, i soggetti in contabilità ordinaria e quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.
Ai fini della rivalutazione, è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo.
Contemporaneamente alla rivalutazione, è possibile effettuare l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. L’affrancamento non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione.
Con il riallineamento, è invece possibile adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015. Con il riallineamento si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre, con la rivalutazione, si realizza l’ulteriore incremento di questo valore con effetti sia civili che fiscali.
La disciplina del riallineamento dei valori può essere utilizzata anche dai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali, riallineando la differenze di valori esistenti sulle partecipazioni in società ed enti, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
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