Forniti chiarimenti relativamente alle Comunicazioni Iva, in occasione dei dubbi posti dalla stampa specializzata (Agenzia entrate – circolare n. 8/2017).
Possono esercitare le opzioni di trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi giornalieri, tutti i soggetti passivi che emettono fatture, sia normalmente, sia in via eventuale, come avviene per il commercio al minuto dietro richiesta del cliente, a condizione che ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma. I relativi benefici premiali (decadenza dall’obbligo della trasmissione dello spesometro, della comunicazione balck list, di invio degli elenchi INTRASTAT, etc,) possono essere conseguiti al verificarsi di tutti gli adempimenti richiesti.
In precedenza era previsto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni solo se di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Il nuovo spesometro invece non prevede più obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l’importo ed esonera dalla trasmissione i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti in regime forfetario e quelli nel regime “di vantaggio” (“nuovi minimi”), le amministrazioni pubbliche in riferimento alle fatture ricevute.
Tutti gli altri soggetti sono obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, indipendentemente dal loro valore.
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