Il Ministero dello sviluppo economico con la risoluzione 09 marzo 2017, n. 87588 ha ammesso la possibilità di svolgere un’attività commerciale al dettaglio in sede fissa in più unità immobiliari confinanti, comunicanti tra loro con aperture e di proprietari diversi.
Sono ammesse due attività commerciali nello stesso locale in presenza di determinate condizioni. Precisamente due o più esercizi di vicinato possono coesistere nell’ambito spaziale di un medesimo locale commerciale, anche se ubicato nella medesima unità immobiliare e caratterizzato dal medesimo numero civico, purché la somma delle superfici dei due esercizi di vicinato rientri nei limiti indicati dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo n. 114:
– per esercizi di vicinato s’intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Ove detta superficie fosse superata, è inammissibile la coesistenza in quanto l’attivazione dei suddetti determinerebbe, nella sostanza, conseguenze analoghe a quelle derivanti dall’apertura di una media struttura. Le attivazioni concretizzerebbero, infatti, una fattispecie in grado di determinare il mancato rispetto delle scelte di programmazione e delle potestà di verifica delle conseguenze delle aperture, in termini di impatto, affidate dalla disciplina agli enti territoriali.
La circostanza che i proprietari dei locali in questione siano due soggetti diversi, non incide sulla legittimità dell’avvio e dell’esercizio, in presenza ovviamente di tutti gli altri requisiti di legge.