Sistemi di geolocalizzazione con l’accordo sindacale




Il Garante per la privacy ha affermato che per i sistemi di geolocalizzazione è necessario l’accordo sindacale al fine di garantire la riservatezza dei lavoratori, in seguito alla richiesta di verifica preliminare presentata da una compagnia che offre servizi idrici e assistenza in caso di problemi alla rete.

Nello specifico, il Garante ha ritenuto legittimo l’interesse della società in questione a rilevare la posizione dei propri mezzi per molteplici finalità – ottimizzazione delle richieste di intervento o delle emergenze, innalzamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, corretta manutenzione dei veicoli, tutela del patrimonio aziendale, calcolo del tempo di lavoro effettivo, gestione di eventuali incidenti stradali o di sanzioni subite per violazioni del codice della strada – ma nel pieno rispetto della privacy dai dipendenti.
Infatti, considerato che detto sistema potrebbe consentire il controllo a distanza dei medesimi dipendenti, per poterlo attivare deve prima essere raggiunto un apposito accordo con le rappresentanze sindacali o, in sua assenza, deve essere richiesta l’autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.


Devono, poi, essere definite le modalità di raccolta, di elaborazione e di conservazione dei dati di geolocalizzazione e degli altri dati personali, differenziando le tutele in base alla singola finalità perseguita. Se, ad esempio, la società vuole avvalersi del sistema di localizzazione per la tenuta del LUL, può conservare i dati necessari per 5 anni; i dati da utilizzare in caso di contestazione di violazione amministrativa con modalità non immediata possono, invece, essere conservati al massimo per novanta giorni, o il tempo previsto dalla normativa per notificare un eventuale verbale di contestazione. Tali dati, poi, devono essere automaticamente cancellati o anonimizzati.
Inoltre, deve essere escluso il monitoraggio dei tracciati percorsi, devono essere adottate precise misure di sicurezza e l’accesso ai dati trattati deve essere consentito al solo personale incaricato.





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