Società in liquidazione, l’obbligo contributivo dei soci fino alla cancellazione dal Registro Imprese



In tema di iscrizione alla Gestione commercianti dei soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, posta in liquidazione, questa conserva validità, con persistenza dell’obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che durante la fase di liquidazione continuino a svolgere attività sociale, anche durante e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l’attività svolta conservi i caratteri dell’abitualità e della prevalenza.

La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione di un lavoratore socio accomandatario avverso la sentenza del giudice di prime cure che gli aveva respinto l’opposizione al precetto notificatogli dall’Inps per il pagamento di contributi e somme aggiuntive, dovuti alla Gestione commercianti in relazione alla predetta posizione di socio. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore, assumendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato che nemmeno l’Inps aveva contestato il fatto che egli aveva assunto la qualifica di socio accomandatario al solo fine di provvedere alla liquidazione della società, per cui vi sarebbe stato un errore nell’atto notarile, nel punto in cui si dava rilievo alla sua accettazione della qualifica di socio accomandatario, quando, in realtà, dall’interpretazione dell’atto emergeva che egli aveva agito in qualità di liquidatore.
Per la Cassazione il ricorso è infondato. E’ irrilevante, ai fini della esigibilità del credito contributivo vantato dall’Istituto di previdenza nei confronti dell’iscritto alla relativa gestione, la circostanza per la quale il lavoratore aveva assunto l’incarico di socio accomandatario. D’altra parte, in tema di inquadramento, ai fini contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, ma ciò vale anche per i soci accomandatari, l’iscrizione alla Gestione commercianti conserva validità, con persistenza dell’obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che durante la fase di liquidazione continuino a svolgere attività sociale, anche durante e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l’attività svolta conservi i caratteri dell’abitualità e della prevalenza.





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