Soggetta a imposta l’insegna nel centro commerciale ingrosso



Con la recente Ordinanza n. 6916 del 17 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio, secondo il quale devono ritenersi soggette ad imposta comunale sulla pubblicità i mezzi pubblicitari posti all’interno di un centro commerciale all’ingrosso, poiché anche se si tratta di un luogo con accesso riservato solo ad alcuni soggetti (imprenditori), ai fini dell’imposta costituisce area aperta al pubblico.

FATTO


Il comune ha emesso nei confronti del contribuente avvisi di accertamento per imposta sulla pubblicità, in relazione a targhe pubblicitarie esposte in corrispondenza dell’esercizio commerciale posto all’interno del centro commerciale all’ingrosso.
Il contribuente ha promosso ricorso contestando l’assenza del presupposto di applicazione dell’imposta, in considerazione della circostanza che l’accesso all’interno del centro commerciale all’ingrosso è limitato ai possessori di partita Iva ed ai titolari di partita Iva che devono svolgere attività commerciale al dettaglio attinente alla partita Iva di cui risultano titolari sicché è esclusa la vendita al dettaglio delle merci in considerazione della destinazione specifica settoriale del centro commerciale denominato “centro commerciale all’ingrosso”. Perciò, non può essere considerato un luogo pubblico o aperto al pubblico.

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ


In base alla disciplina che regola l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto dell’imposizione è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell’imposizione, inoltre, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


I giudici della Suprema Corte hanno affermato che in tema di imposta sulla pubblicità, luogo aperto al pubblico deve essere considerato quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l’ingresso.
Ciò in quanto il presupposto impositivo deve essere individuato nell’astratta possibilità del messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (come ad esempio lo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio; o la targa indicativa di uno studio professionale esposta in un cortile che, pur privato, è aperto al pubblico).
Ne deriva, dunque, che anche lo spazio destinato a centro commerciale all’ingrosso, essendo accessibile a tutti i possessori di partita IVA, è per ciò solo definibile, ai fini dell’imposta, area aperta al pubblico.
In conclusione, devono ritenersi soggetti all’imposta comunale sulla pubblicità anche i mezzi pubblicitari presenti all’interno dei centri commerciali all’ingrosso.





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