Sottoscritto il nuovo CCNL per le Istituzioni socio assistenziali – Anaste





Rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.


 


Il CCNL, che decorre dall’1/1/2017 e scadrà il 31/12/2019 e prevede un aumento contrattuale, con effetti dall’1/1/2017, la cui erogazione, comprensiva di eventuali arretrati, sarà effettuata dal primo mese utile.





































































Livello

Minimi in vigore dal 1/10/2009

Incremento parametrale ricostruito sul minimi in vigore

Incremento dal 1/1/2017

Minimi dal 1/1/2017

1 1.075,20 100,0000 32,342 1.107,54
2 1.153,79 107,3093 34,706 1.188,50
3 1.234/99 114,8614 37,149 1.272/14
4 1.296,53 120,5850 39,000 1.335,53
5 1.358,75 126,3718 40,872 1.399,62
6 1.407,98 130,9505 42,352 1.450,33
7 1.454,93 135,3172 43,765 1.498,69
8 1.468,75 136,6025 44,180 1.512,93
9 1.571,58 146,1663 47,274 1.618,85
10 1.636,85 152,2368 49,237 1.686,09
Q 1.768,01 164,4355 53,182 1.821,19


Il contratto firmato risulta essere peggiorativo in quanto l’Anaste ha scelto di sottoscrivere il rinnovo contrattuale con sindacati meno rappresentativi (quali Ciu, Snalv Confsal, Confsal e Confelp), tagliando così fuori Cgil, Cisl e Uil, le quali, di contro, hanno chiesto un incontro con il Ministero.
Atttualmente, le Parti firmatarie dichiarano che il CCNL è da ritenersi l’unico contratto collettivo da applicarsi all’interno delle strutture associate e convengono quanto segue:
– i superminimi applicati a livello aziendale, ove non assorbibili, rimangono in essere conservando natura, scadenze e quant’altro previsto a livello di contrattazione aziendale e/o individuale;
– con riferimento alle qualifiche professionali, nessuna esigenza di allineamento è avvertita dalle Parti, essendo rimasto inalterato il sistema di classificazione ed alle declaratorie di cui al precedente CCNL ANASTE;
– con esclusivo riferimento al personale inquadrato al livello di qualifica “Quadro”, troverà applicazione, con effetti dalla entrata in vigore del CCNL, il Capo II del Titolo VI del CCNL;
– gli scatti di anzianità risultano inalterati rispetto al testo del CCNL precedentemente in vigore;
– in ragione degli effetti retroattivi del presente contratto, alla data dell’1/1/2017, nonchè dell’intervenuta abolizione dell’indennità di vacanza contrattuale, nessun importo, nemmeno a titolo di una tantum, sarà dovuto al personale, con effetti dalla suindicata data, non essendovi soluzione di continuità tra la cessazione degli effetti del precedente CCNL (31/12/2016) ed il nuovo CCNL ANASTE (1/1/2017);
– la parte normativa prevista dal nuovo CCNL sostituisce quella disciplinata dal contratto aziendale precedentemente applicato.
 





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