Rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo. Il CCNL, che decorre dall’1/1/2017 e scadrà il 31/12/2019 e prevede un aumento contrattuale, con effetti dall’1/1/2017, la cui erogazione, comprensiva di eventuali arretrati, sarà effettuata dal primo mese utile. Livello Minimi in vigore dal 1/10/2009 Incremento parametrale ricostruito sul minimi in vigore Incremento dal 1/1/2017 Minimi dal 1/1/2017 Il contratto firmato risulta essere peggiorativo in quanto l’Anaste ha scelto di sottoscrivere il rinnovo contrattuale con sindacati meno rappresentativi (quali Ciu, Snalv Confsal, Confsal e Confelp), tagliando così fuori Cgil, Cisl e Uil, le quali, di contro, hanno chiesto un incontro con il Ministero.
1
1.075,20
100,0000
32,342
1.107,54
2
1.153,79
107,3093
34,706
1.188,50
3
1.234/99
114,8614
37,149
1.272/14
4
1.296,53
120,5850
39,000
1.335,53
5
1.358,75
126,3718
40,872
1.399,62
6
1.407,98
130,9505
42,352
1.450,33
7
1.454,93
135,3172
43,765
1.498,69
8
1.468,75
136,6025
44,180
1.512,93
9
1.571,58
146,1663
47,274
1.618,85
10
1.636,85
152,2368
49,237
1.686,09
Q
1.768,01
164,4355
53,182
1.821,19
Atttualmente, le Parti firmatarie dichiarano che il CCNL è da ritenersi l’unico contratto collettivo da applicarsi all’interno delle strutture associate e convengono quanto segue:
– i superminimi applicati a livello aziendale, ove non assorbibili, rimangono in essere conservando natura, scadenze e quant’altro previsto a livello di contrattazione aziendale e/o individuale;
– con riferimento alle qualifiche professionali, nessuna esigenza di allineamento è avvertita dalle Parti, essendo rimasto inalterato il sistema di classificazione ed alle declaratorie di cui al precedente CCNL ANASTE;
– con esclusivo riferimento al personale inquadrato al livello di qualifica “Quadro”, troverà applicazione, con effetti dalla entrata in vigore del CCNL, il Capo II del Titolo VI del CCNL;
– gli scatti di anzianità risultano inalterati rispetto al testo del CCNL precedentemente in vigore;
– in ragione degli effetti retroattivi del presente contratto, alla data dell’1/1/2017, nonchè dell’intervenuta abolizione dell’indennità di vacanza contrattuale, nessun importo, nemmeno a titolo di una tantum, sarà dovuto al personale, con effetti dalla suindicata data, non essendovi soluzione di continuità tra la cessazione degli effetti del precedente CCNL (31/12/2016) ed il nuovo CCNL ANASTE (1/1/2017);
– la parte normativa prevista dal nuovo CCNL sostituisce quella disciplinata dal contratto aziendale precedentemente applicato.
Link all’articolo originale

Circolare di Studio
Decreto Lavoro. Contratti a termine oltre i 12 mesi: cosa sapere
Decreto Lavoro. Contratti a termine oltre i 12 mesi: cosa sapere In questo articolo: Contratti a termine, ritorno al passato? La durata dei contratti a