Spese sanitarie detraibili nel 730: la guida dell’Agenzia delle Entrate




In vista della prossima dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una guida sulle detrazioni/deduzioni ammesse nel 730, fornendo una elencazione esaustiva di tutte le spese sanitarie ricadenti (Agenzia entrate – circolare 04 aprile 2017, n. 7).

Le spese sanitarie sono detraibili nella misura del 19% della parte eccedente € 129,11 e riguardano:
– le prestazioni rese da medico generico;
– l’acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica;
– le prestazioni specialistiche;
– le analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
– le prestazioni chirurgiche;
– i ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
– il trapianto di organi;
– le cure termali, escluse le spese di viaggio e soggiorno;
– l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
– l’assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia);
– le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
– le prestazioni rese da personale di coordinamento dell’attività assistenziale di nucleo;
– le prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
– le prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.


Le suddette spese se intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione.
Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era familiare fiscalmente a carico. Non rientrano invece quelle relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero, anche se dovuto per motivi di salute.


Ai fini della detrazione delle suddette spese, è inoltre necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate:
– per effetto dei premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
– a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.


Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:
– le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
– le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente agli enti e casse aventi finalità assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile.


Le spese sanitarie sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Le spese relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico. In tal caso, la detrazione è ammessa per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare effetto dalla patologia e nel limite massimo di € 6.197,48 annui.
La detrazione spetta anche per le spese sanitarie per persone con disabilità, per le spese di acquisto dei veicoli per persone con disabilità e per le spese di acquisito del cane guida.





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